Chi difende non è tenuto ad aspettare. Dal 2000 il codice di procedura penale riconosce al difensore la facoltà di cercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, e lo fa con una disciplina che ha forme proprie, termini propri e sanzioni proprie. Eppure la scelta del legale, nella pratica, continua a essere compiuta su altri criteri: la prova oratoria in aula, la notorietà televisiva, il passaparola, il rapporto personale.
Qui si sostengono cinque cose, e si sostengono in quest’ordine. Che i poteri riconosciuti alla difesa, su alcuni atti, sono equiparati a quelli dell’accusa, al punto che sulla qualifica del difensore mentre verbalizza la Corte di cassazione ha dovuto pronunciarsi a Sezioni Unite, e che in alcuni momenti è la difesa a condurre l’atto mentre il pubblico ministero può soltanto assistere. Che dirigere indagini difensive richiede un bagaglio multidisciplinare minimo, e che quel bagaglio non coincide con la sola competenza giuridica. Che conviene sempre scegliere un difensore che le indagini difensive le fa davvero, e che questo si verifica prima di firmare la nomina, con domande precise. Che l’analista della comunicazione forense incide sull’indirizzo delle indagini, cioè su dove si cerca e in quale ordine, prima ancora che sul risultato. E che dentro una squadra investigativa difensiva quella funzione non è coperta da nessun’altra figura. Alla fine si tirano le somme.
Indagini difensive: che cosa autorizza la legge
La materia nasce dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397, che ha introdotto nel libro V del codice di procedura penale il titolo VI-bis. È il completamento operativo della modifica dell’articolo 111 della Costituzione, arrivata con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2: la parità fra accusa e difesa, scritta in Costituzione, aveva bisogno di strumenti concreti per non restare un enunciato.
L’articolo 327-bis fissa il perimetro. La facoltà di svolgere investigazioni per ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito spetta al difensore sin dal momento del conferimento dell’incarico, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione. Il difensore può avvalersi di un sostituto, di investigatori privati autorizzati e di consulenti tecnici. Quattro elementi meritano di essere letti con attenzione, perché smentiscono altrettanti luoghi comuni: si può indagare subito, si può indagare sempre, si può indagare anche dopo la condanna definitiva, e non si indaga da soli.
C’è di più. L’articolo 391-nonies consente l’attività investigativa preventiva, cioè svolta per la sola eventualità che un procedimento penale si instauri, a condizione che il difensore sia munito di un mandato con sottoscrizione autenticata contenente l’indicazione dei fatti, e con esclusione degli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria. Significa che il momento utile per cominciare non è l’avviso di garanzia: può essere molto prima.
Gli atti tipici sono un repertorio più ampio di quanto si creda. L’articolo 391-bis disciplina tre gradi distinti di acquisizione dichiarativa: il colloquio non documentato, la richiesta di una dichiarazione scritta, l’assunzione di informazioni documentate secondo le modalità dell’articolo 391-ter. L’articolo 391-quater regola la richiesta di documenti alla pubblica amministrazione. Gli articoli 391-sexies e 391-septies disciplinano l’accesso ai luoghi, con la previsione dell’autorizzazione del giudice quando si tratta di luoghi privati o non aperti al pubblico e manchi il consenso di chi ne ha la disponibilità. L’articolo 391-octies istituisce il fascicolo del difensore, che dopo il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, confluisce nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore. L’articolo 391-decies stabilisce l’utilizzabilità della documentazione raccolta, richiamando gli articoli 500, 512 e 513, e impone che degli accertamenti tecnici non ripetibili sia dato avviso senza ritardo al pubblico ministero, per l’esercizio delle facoltà previste dall’articolo 360 in quanto compatibili.
Accanto ai poteri stanno le garanzie. Le tutele dell’articolo 103, commi 2 e 5, sul divieto di sequestro di carte e documenti relativi all’oggetto della difesa e sul divieto di intercettazione, si estendono agli ausiliari del difensore. L’articolo 233, comma 1-bis, consente al giudice, su richiesta del difensore, di autorizzare il consulente tecnico di parte privata a esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui si trovano e a intervenire alle ispezioni. Non è un dettaglio operativo: è ciò che rende una consulenza di parte qualcosa di diverso da un parere scritto a tavolino.
Poteri equiparati, e una qualifica ancora discussa
Il punto meno noto della disciplina è quanto in profondità arrivi l’equiparazione fra le due parti. Non si tratta soltanto di una simmetria dichiarata in Costituzione: su alcuni atti il codice modella i poteri della difesa su quelli dell’accusa, e la giurisprudenza ne ha tratto conseguenze pesanti in entrambe le direzioni.
Il primo passaggio riguarda il valore del materiale raccolto. Già nel 2002 la Cassazione ha affermato che gli elementi di prova acquisiti dal difensore ai sensi dell’articolo 391-bis sono equiparabili, quanto a utilizzabilità e forza probatoria, a quelli raccolti dal pubblico ministero, con la conseguenza che il giudice al quale siano stati presentati non può limitarsi ad acquisirli: deve valutarli insieme a tutte le altre risultanze e, se intende disattenderli, motivare le ragioni (sezione II, sentenza n. 13552 del 2002). Non è una formula di cortesia verso l’avvocatura: è un obbligo di motivazione che nasce soltanto se quel materiale esiste.
Il secondo passaggio è quello che ha imposto l’intervento delle Sezioni Unite. Con la sentenza n. 32009 del 28 settembre 2006 la Corte ha stabilito che integra falsità ideologica in atto pubblico, ai sensi dell’articolo 479 del codice penale, la condotta del difensore che documenta e poi utilizza nel processo informazioni verbalizzate in modo incompleto o non fedele, e lo ha stabilito proprio perché quel verbale ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale del pubblico ministero. Se l’atto è un atto pubblico, chi lo redige agisce, in quel momento, come pubblico ufficiale. La conseguenza è stata poi ripresa nel 2019 per stabilire che la nullità del verbale difensivo segue la regola generale dell’articolo 142, quella che parla appunto della sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente, e non una regola inventata per il solo articolo 391-ter (sezione III, sentenza n. 2049 del 2019).
Il dibattito, va detto, non è chiuso. L’orientamento prevalente in dottrina circoscrive la veste di pubblico ufficiale alla sola attività certificativa, cioè al momento in cui il difensore attesta che quella persona ha detto quelle parole, e la nega per la ricerca e la selezione del materiale, che restano attività di parte a tutti gli effetti. Nessuno sostiene che il difensore diventi organo imparziale: resta parte, e la sua discrezionalità su che cosa immettere nel procedimento rimane piena. Il limite è un altro, e chi si affida a uno studio ha diritto di sentirselo dire con chiarezza: ciò che si sceglie di verbalizzare va verbalizzato per intero e fedelmente. Un verbale addomesticato non è un’abilità processuale, è un reato.
In senso opposto spinge l’articolo 334-bis, che esonera il difensore e i suoi ausiliari dall’obbligo di denuncia per i reati di cui abbiano avuto notizia nel corso dell’attività investigativa. È la prova che l’equiparazione è funzionale e non totale: stessa forma e stessa responsabilità nell’atto, posizione diversa nel processo.
Quando il pubblico ministero assiste e non conduce
Dall’equiparazione discendono momenti processuali che ribaltano l’immagine corrente dei rapporti di forza: è la difesa a condurre l’atto, e l’accusa, pur informata o addirittura presente per legge, non può prenderne la direzione. Vale la pena vederne quattro, perché sono esattamente i momenti in cui la scelta del difensore si converte in risultato.
Il primo è l’assunzione di informazioni dell’articolo 391-bis. Il comma 8 esclude dall’atto la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private, e il codice non prevede alcuna facoltà di presenza per il pubblico ministero, che di quell’atto viene a conoscenza soltanto se e quando il difensore decide di depositarlo. Qui non si pone neppure un problema di interferenza: c’è assenza. L’unica presenza imposta è quella prevista dal comma 5, e riguarda il difensore della persona indagata o imputata nello stesso procedimento, in uno connesso o per reato collegato, che va avvisato almeno ventiquattro ore prima. Per la persona detenuta serve l’autorizzazione del giudice ai sensi del comma 7, e il pubblico ministero viene sentito prima che l’autorizzazione sia rilasciata: è consultato sul se, non sul come.
Il secondo riguarda gli atti non ripetibili. L’articolo 391-decies, comma 3, impone al difensore di dare avviso senza ritardo al pubblico ministero quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, perché possa esercitare, in quanto compatibili, le facoltà dell’articolo 360, a cominciare dalla nomina di propri consulenti. Negli altri casi di atti non ripetibili compiuti in occasione dell’accesso ai luoghi, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi. Il verbo scelto dal codice è assistere. L’atto resta della difesa, che ne decide tempi, oggetto e modalità, mentre l’accusa osserva e, se crede, fa mettere a verbale le proprie osservazioni.
Il terzo è il più netto, ed è l’incidente probatorio chiesto dal difensore ai sensi dell’articolo 391-bis, comma 11, quando la fonte ha esercitato la facoltà di non rispondere. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero, secondo l’articolo 401, comma 1: l’accusa è presente per obbligo di legge. Ma il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che le prove sono assunte e documentate con le forme stabilite per il dibattimento, e questo significa esame incrociato secondo gli articoli 498 e 499. L’esame diretto spetta alla parte che ha chiesto la prova, cioè al difensore. Il pubblico ministero interviene nel proprio turno con il controesame e può sollevare opposizioni, sulle quali decide il giudice. Non può sottrarre la conduzione, non può riformulare le domande altrui, non può interrompere l’esame se non attraverso un’opposizione che il giudice deve accogliere. Per tutta la durata dell’esame diretto il conduttore è il difensore e l’accusa è il contraddittore.
Il quarto è più sottile, e sta nel comma 10. Quando la fonte si rifiuta, il difensore può chiedere al pubblico ministero di disporne l’audizione, che va fissata entro sette giorni. L’atto è dell’accusa, si svolge nel suo ufficio, ed è l’accusa a verbalizzarlo. Eppure la norma stabilisce che l’audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche nel luogo meno favorevole, l’ordine delle domande comincia dalla difesa, e chi sa costruire un esame arriva sul verbale prima dell’altra parte.
Questi quattro momenti valgono quanto vale chi li conduce. Un atto in cui la difesa ha la conduzione e l’accusa soltanto il contraddittorio è un’occasione che non si ripete, e viene sprecata da chi non sa costruire una sequenza di domande. È anche il punto preciso in cui la preparazione comunicativa dell’atto, di cui si dirà più avanti, smette di essere un raffinamento e diventa una condizione del risultato.
Le competenze di base di chi dirige
Il difensore che dirige indagini difensive non deve saper fare tutto. Deve saper riconoscere quando serve un sapere che non possiede, e deve saper valutare la qualità di quello che gli viene consegnato. Il rischio non è l’ignoranza: è l’ignoranza inconsapevole, quella che non genera la domanda giusta al consulente giusto nel momento giusto.
Il primo strato è procedurale, ed è il più implacabile, perché qui la forma è sostanza. L’articolo 391-bis, comma 3, elenca gli avvertimenti che vanno rivolti al dichiarante: la qualità e lo scopo del colloquio, se si intende semplicemente conferire oppure ricevere dichiarazioni o assumere informazioni, l’obbligo di dichiarare se si è sottoposti a indagini o imputati nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, la facoltà di non rispondere, il divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date, le responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione, sanzionate dall’articolo 371-ter del codice penale. Il comma 4 vieta di chiedere notizie sulle domande formulate o sulle risposte date a chi sia già stato sentito dagli inquirenti. Il comma 6 è la clausola che decide tutto: le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di quelle disposizioni non possono essere utilizzate, e la violazione costituisce illecito disciplinare, comunicato dal giudice all’organo titolare del potere disciplinare. La giurisprudenza ha aggiunto che quegli avvertimenti vanno specificamente verbalizzati, non essendo sufficiente l’attestazione generica del difensore. Un verbale scritto male non è un verbale debole: è un verbale che non esiste.
Lo stesso strato comprende il regime delle persone particolari. Per conferire con una persona indagata o imputata nello stesso procedimento, in uno connesso o per reato collegato, va dato avviso almeno ventiquattro ore prima al suo difensore, la cui presenza è necessaria. Per la persona detenuta serve la specifica autorizzazione del giudice. Nei procedimenti per i delitti indicati dall’articolo 351, comma 1-ter, quando si assumono informazioni da persone minori il difensore si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. E quando il dichiarante si avvale della facoltà di non rispondere, la partita non è chiusa: il comma 10 consente di chiedere al pubblico ministero l’audizione, che va fissata entro sette giorni, e il comma 11 consente in alternativa di chiedere l’incidente probatorio anche fuori dai casi dell’articolo 392, comma 1, fermo restando che la Cassazione ha escluso ogni automatismo, richiedendo al giudice una valutazione sulla rilevanza investigativa delle circostanze.
Il secondo strato è deontologico. Oltre al codice deontologico forense, il difensore penale è tenuto alle «Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive», approvate dal Consiglio delle Camere Penali il 14 luglio 2001 e modificate il 19 gennaio 2007 e il 17 dicembre 2022. Non sono un ornamento: sono il parametro con cui verrà misurata a posteriori la correttezza del modo in cui una fonte dichiarativa è stata avvicinata.
Il terzo strato è tecnico-scientifico, e qui la parola chiave è soglia. Serve quel tanto di genetica forense che consente di chiedere conto dei protocolli di campionamento e della quantità di materiale, quel tanto di informatica forense che consente di capire se una copia forense è stata acquisita con hash e catena di custodia documentata, quel tanto di medicina legale che consente di distinguere una compatibilità da una identificazione. Nessuno chiede al difensore di firmare quelle relazioni. Gli si chiede di saperle leggere e di saper riconoscere quando una conclusione supera il dato che la sostiene.
Il quarto strato riguarda la fonte dichiarativa come oggetto tecnico. È lo strato più trascurato, perché tutti danno per scontato di saper fare una domanda. La ricerca sulla testimonianza dice il contrario da decenni: una domanda suggestiva, un’informazione introdotta dall’intervistatore e poi restituita dal dichiarante come ricordo proprio, un ordine sbagliato fra racconto libero e domande chiuse, producono materiale inservibile o, peggio, materiale che sembra buono e non lo è. Qui si colloca la competenza dell’analista della comunicazione forense, e ci torniamo.
Il quinto strato è organizzativo e documentale: gestione della catena di custodia, trattamento dei dati personali raccolti durante le investigazioni, coordinamento di più ausiliari, tenuta ordinata del fascicolo e capacità di scrittura. Un’indagine difensiva ben condotta e mal documentata vale quanto un’indagine non fatta.
Perché conviene sempre scegliere un difensore che indaga
La ragione più semplice è che la parità delle armi è una facoltà, non un automatismo. Se la difesa non la esercita, il fascicolo resta costruito da una parte sola, e il giudice deciderà su una ricostruzione che nessuno ha messo alla prova nel momento in cui era ancora possibile farlo.
La seconda ragione è il tempo, ed è quella che pesa di più. Le fonti dichiarative si deteriorano: il ricordo si riorganizza, si contamina con le versioni altrui e con il racconto pubblico del caso. I luoghi cambiano, le tracce si perdono, i dati di traffico e le registrazioni di videosorveglianza hanno termini di conservazione che scadono in silenzio. Quello che non si acquisisce nei primi mesi, nella maggior parte dei casi, non si acquisisce più. Un difensore che comincia a indagare quando arriva l’avviso di conclusione delle indagini sta lavorando su un campo già raccolto da altri.
La terza ragione è strategica. Il fascicolo del difensore è uno strumento a rilascio controllato: il materiale raccolto può essere prodotto quando conviene e nella misura in cui conviene, e resta utilizzabile per le contestazioni e per le letture secondo l’articolo 391-decies. Il calcolo è opposto a quello che molti immaginano: non avere nulla da produrre non è prudenza, è assenza di opzioni. E nei riti che si decidono allo stato degli atti, se gli atti favorevoli non sono stati formati, non c’è nulla su cui decidere a favore.
La quarta ragione è che il perimetro temporale non finisce con la sentenza. L’articolo 327-bis nomina espressamente l’esecuzione penale e il giudizio di revisione. Le indagini difensive sono lo strumento ordinario con cui si costruisce la richiesta di revisione, e chi ha lavorato bene nella fase iniziale lascia a chi verrà dopo un materiale utilizzabile invece che un vuoto.
Resta il costo, che è reale: consulenti, investigatori autorizzati, accertamenti tecnici, tempo professionale. Ma il confronto corretto non è fra una difesa con indagini e una difesa senza. È fra il costo dell’indagine e il costo di quello che si perde senza. Messa così, la domanda quasi sempre si risponde da sola.
Come si riconosce, prima di firmare la nomina
Il primo colloquio con un penalista è una selezione reciproca, e si può condurre con domande concrete invece che con impressioni. Si può chiedere quante volte, negli ultimi anni, sia stato depositato un fascicolo del difensore, e in quali fasi. Si può chiedere con quali consulenti tecnici lo studio lavora abitualmente, come vengono scelti e che cosa viene messo per iscritto nell’atto di incarico. Si può chiedere come vengono documentate le dichiarazioni, quali avvertimenti vengono verbalizzati e in quale forma. Si può chiedere se sia mai stata chiesta al pubblico ministero l’audizione di chi si era avvalso della facoltà di non rispondere, o l’incidente probatorio in alternativa. Si può chiedere come viene gestita la catena di custodia di un supporto digitale acquisito dalla difesa, e chi la certifica.
Il criterio di lettura delle risposte è semplice. Chi indaga risponde con esempi, con tempi e con difficoltà incontrate. Chi non indaga risponde con principi generali sul diritto di difesa. La differenza si sente nella prima mezz’ora.
Ci sono anche segnali che dovrebbero far rallentare. Chi promette un esito sta vendendo una cosa che nessuno può vendere. Chi propone come prima mossa la strada mediatica, prima ancora di aver visto il fascicolo, sta scegliendo un terreno dove l’assistito ha tutto da perdere e il caso viene deciso da un pubblico che non ha né gli atti né le regole. E chi non distingue con nettezza fra indirizzo investigativo e prova sta preparando una relazione che in dibattimento verrà smontata sulla metodologia, non sul merito.
Dove entra l’analista della comunicazione forense
La prova dichiarativa è la materia più abbondante di quasi ogni fascicolo, ed è anche la più fragile. Verbali di sommarie informazioni, interrogatori, confronti, intercettazioni, in misura crescente registrazioni audio e video. È il terreno su cui lavora l’analista della comunicazione forense, e il suo apporto riguarda l’indirizzo delle indagini prima che il loro esito: su quali fonti tornare, in quale ordine sentirle, quali passaggi degli atti altrui meritano un accertamento autonomo.
Il punto di partenza è che l’oggetto dell’analisi non è la persona: è il modo in cui la dichiarazione è stata prodotta. La domanda che guida il lavoro non è se quel dichiarante sia sincero, ma che cosa ha costruito quella risposta. Su un verbale si osserva la struttura delle domande, la presenza di formulazioni suggestive, il ricircolo di informazioni introdotte dall’intervistatore e restituite poco dopo come ricordo del dichiarante, i punti in cui la narrazione cambia regime, il rapporto fra racconto libero e domande chiuse, le discontinuità fra un atto e il successivo. Su un materiale audio o video si aggiungono il canale paraverbale e quello non verbale, con i loro tempi e le loro rotture.
Il metodo è sottrattivo: si spogliano aggettivi, interpretazioni e rumore narrativo fino a lasciare i soli fatti accertabili. E ogni lettura del comportamento, per essere difendibile, richiede tre verifiche, mai una soltanto. La verifica di genesi stabilisce se la reazione osservata risponde allo stimolo oppure è semplicemente coincidente con esso. La verifica di baseline stabilisce se quel comportamento è anomalo per quella specifica persona, e non per una media astratta. La verifica di concordanza misura la compatibilità reciproca fra canale verbale, paraverbale e non verbale, che non replicano lo stesso contenuto e quindi non si confermano per ripetizione. Se manca la baseline, il segnale conserva un valore direzionale e non regge conclusioni: e questo va scritto prima delle conclusioni, non dopo.
Il prodotto di questo lavoro non è un giudizio di veridicità. È una mappa di punti da verificare con altri mezzi, ed è esattamente ciò di cui il difensore ha bisogno per decidere dove spendere le risorse investigative. Da quella mappa discendono cose molto concrete: la traccia di domande per un’assunzione di informazioni ex articolo 391-bis, costruita in modo da non contaminare la fonte, l’ordine in cui sentire le persone perché il racconto di una non entri nel ricordo dell’altra, l’individuazione dei passaggi in cui gli avvertimenti non risultano verbalizzati, la scelta fra chiedere l’audizione al pubblico ministero o l’incidente probatorio.
C’è poi un fronte che riguarda il caso fuori dall’aula, e che nessun altro componente della squadra presidia. Quando una vicenda ha copertura mediatica intensa, le fonti dichiarative vivono immerse in un racconto pubblico che ne riorganizza il ricordo prima ancora che qualcuno le convochi. Ricostruire che cosa una persona poteva sapere, da quale canale e in quale data, e collocare quel tracciato rispetto alla cronologia delle sue dichiarazioni, è un’operazione comunicativa prima che giuridica, e produce elementi spendibili sulla genuinità di una fonte. Allo stesso fronte appartiene la gestione della comunicazione della difesa stessa: quanto parlare, dove, con quale lessico, sapendo che ogni parola di parte diventa materiale di lavoro per chiunque altro.
Perché quella funzione non è sostituibile
Conviene guardare la divisione del lavoro dentro una squadra investigativa della difesa. L’investigatore privato autorizzato opera sui fatti esterni: riscontri, reperimento di fonti, verifiche sul territorio. Il consulente tecnico di settore risponde su un oggetto determinato, che sia un profilo genetico, una copia forense, un referto, una dinamica. Il difensore tiene il contenuto giuridico, la strategia e la responsabilità di tutto. Nessuna di queste funzioni ha per oggetto il processo che ha generato una dichiarazione.
Il confronto rende l’idea. Il genetista dice se un profilo è compatibile, e nessuno gli chiede altro. L’informatico dice se quel file è stato alterato. Nessuno dei due, per competenza e per mandato, dice se quella frase è stata suggerita dalla domanda che l’ha preceduta, se quel dettaglio è comparso solo dopo essere circolato altrove, se la reazione registrata in video regge le tre verifiche o ne supera una soltanto. Quella è una competenza comunicativa, con un metodo proprio e verificabile, e in una squadra o c’è o manca.
Va detto con altrettanta nettezza che cosa quella funzione non è. Non attribuisce menzogna. Non produce diagnosi. Non sostituisce la prova e non anticipa il giudizio sul merito, che appartiene al giudice e a nessun altro. Il suo prodotto è direzionale, e proprio per questo è difendibile in contraddittorio: una relazione che dichiara i propri limiti regge l’esame, una relazione che promette il rilevatore di bugie espone il difensore più di quanto lo aiuti, perché offre alla controparte un bersaglio metodologico che non richiede nemmeno di entrare nel merito.
L’inquadramento formale, infine, è quello ordinario: consulente tecnico del difensore ai sensi dell’articolo 327-bis, comma 3, con incarico scritto e oggetto determinato, coperto dalle garanzie dell’articolo 103, commi 2 e 5, con elaborato destinato al fascicolo del difensore. È il modo in cui un apporto tecnico diventa un atto utilizzabile invece che un’opinione.
Che cosa resta
Riassumendo il percorso. La legge consente al difensore di indagare subito, sempre, anche prima che un procedimento esista e anche dopo che una condanna è diventata definitiva, con atti tipici, garanzie proprie e sanzioni di inutilizzabilità che rendono la forma decisiva. Su alcuni di quegli atti i poteri sono equiparati a quelli dell’accusa: il materiale raccolto dalla difesa ha la stessa utilizzabilità e obbliga il giudice a motivare se lo disattende, il verbale ha la stessa natura di quello del pubblico ministero al punto che le Sezioni Unite hanno ricondotto la verbalizzazione infedele alla falsità in atto pubblico, e nell’assunzione di informazioni, negli atti non ripetibili, nell’incidente probatorio richiesto dalla difesa e persino nell’audizione disposta dal pubblico ministero è la difesa a condurre o a parlare per prima, mentre l’accusa è assente, assiste o contraddice. Dirigere quelle indagini richiede cinque competenze che non si riducono al diritto: procedura, deontologia, soglia tecnico-scientifica, trattamento della fonte dichiarativa, organizzazione documentale. Scegliere un difensore che indaga conviene per ragioni di tempo, di strategia processuale e di costo comparato, e si verifica prima della nomina con domande che chiedono esempi e non principi. L’analista della comunicazione forense incide sull’indirizzo delle indagini perché lavora sul processo che produce le dichiarazioni, con metodo sottrattivo e con le tre verifiche di genesi, baseline e concordanza, e consegna una mappa di punti da accertare. Dentro la squadra, quella funzione non è coperta da nessun’altra, perché nessun’altra ha per oggetto il modo in cui la domanda costruisce la risposta.
Se c’è un procedimento aperto, o soltanto il timore che se ne apra uno, la prima verifica da fare non riguarda gli atti: riguarda la squadra che li leggerà. Chiedi al tuo difensore quando ha depositato l’ultimo fascicolo ex articolo 391-octies e con quali consulenti lo ha costruito. Se la risposta arriva con date ed esempi, sei nel posto giusto. Se arriva con principi, hai ancora tempo per cambiare, e conviene usarlo adesso.
Per approfondire: criminologo: titoli e competenze reali in Italia.
